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Assistenza Sanitaria Italiani all'Estero

Assistenza sanitaria italiani all'estero

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Paesi in convenzione e accordi

Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Paesi in convenzione e accordi

ARGENTINA

AUSTRALIA

BRASILE

CAPOVERDE

CITTÀ DEL VATICANO E SANTA SEDE

EX JUGOSLAVIA (Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia-Erzegovina)

PRINCIPATO DI MONACO

SAN MARINO

TUNISIA

Mobilità sanitaria nei Paesi non in convenzione

I soggetti iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che si recano per motivi di lavoro e di studio (borsista  o stagista all’estero dopo aver superato una selezione) o per altri motivi specificati nel DPR n. 618 del 31 luglio 1980, nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario.

Beneficiari dell'assistenza

Sono beneficiari dell'assistenza sanitaria in Paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria gli aventi diritto che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio, unitamente ai familiari al seguito.

Cosa fare prima della partenza


Il titolare beneficiario dell'assistenza deve richiedere l'attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980:

  • se è residente in Italia, all' Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza
  • se non è residente in Italia, alla rappresentanza diplomatica italiana all’estero territorialmente competente, o all’amministrazione/ente pubblico di appartenenza, previa presentazione della seguente documentazione:
  1. per i lavoratori, nota di trasferimento all'estero e documentazione comprovante il mantenimento dell'iscrizione al sistema previdenziale italiano
  2. per gli studenti, documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio o lo stage presso Università o fondazioni estere
  3. fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
  4. codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)   del titolare e degli eventuali familiari al seguito.
    Qualora l’attestato sia rilasciato dalla rappresentanza diplomatica all’estero o dall’amministrazione/ente pubblico di appartenenza, la copia del medesimo deve essere trasmessa al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8, preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo email
    minsalute_estero.dgprog@sanita.it o PEC sanita.estero@postacert.sanita.

L'ASL di iscrizione del lavoratore o dello studente avente diritto deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 526 del 7 agosto 1982.

La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro o di studio.

Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero

Se durante l’incarico si ha necessità di usufruire di prestazioni sanitarie si potrà successivamente richiederne il rimborso.
La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata, tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, entro tre mesi dalla data dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso:

  • alla ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito, per i residenti in Italia, e per gli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN
  • al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8, via PEC sanita.estero@postacert.sanita.it per i non residenti in Italia, aventi diritto allegando la seguente documentazione:
  1. indicazione della residenza in Italia e della ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito
  2. domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con la data di presentazione e il timbro della rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza
  3. copia dell' attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618
  4. parere motivato del Capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche
  5. codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore
  6. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria
  7. in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima
  8. documentazione di spesa in originale, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni
  9. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese
  10. modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN.

L’acquisizione della documentazione, comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma digitale, fermo restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da parte della rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli stessi originali siano conservati presso gli archivi della rappresentanza.

L'Ambasciata o l'ufficio consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta:

  • alla ASL per i residenti in Italia
  • al ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 per i non residenti in Italia
    • per posta tradizionale al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    • oppure via PEC a sanita.estero@postacert.sanita.it

(DPR n. 224 del 24 novembre 2017; Circolare del Ministero della Salute 16 luglio 2018)

La ASL o il ministero della Salute, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, predisporrà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal SSN o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.

Rientro temporaneo

In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l'attività di lavoro o di studio all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso alla ASL d’iscrizione dell’assistito, per il residente, o al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 - viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, per il non residente in Italia.

Da sapere

La domanda di rimborso, purché presentata nel termine di decadenza di cui al comma 2 dell’articolo 7 del DPR n. 618 del 31 luglio 1980, può riferirsi alle spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto. Ai fini del computo del termine di decadenza devono essere calcolati, per ciascun soggetto beneficiario delle prestazioni, tre mesi dalla data di effettuazione della spesa sanitaria o dall’ultima spesa relativa ad un ciclo di cure riferentesi ad un unico evento morboso.

Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni fruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica (fino a sei anni di età) può essere avanzata un’unica domanda di rimborso, relativamente alle spese sostenute nell’ambito di un semestre o per un periodo massimo di un anno, fermo restando quanto precisato al comma 2 dell’art 7 del DPR n. 618 del 31 luglio 1980, in ordine al termine di decadenza per la presentazione della domanda stessa.

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, deve essere comunicato alla propria ASL per la sospensione del medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi presso la propria ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico.

Al momento del rientro definitivo dall'estero, sarà necessario provvedere all'iscrizione all'ASL e alla scelta del medico di fiducia. La nuova iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione (Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).

*Cittadini italiani residenti all’estero*

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.

L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.

Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996  ai cittadini con lo stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Beneficiari dell'Assistenza sanitaria all'estero

Sono beneficiari dell’assistenza sanitaria, in forma diretta o indiretta, le seguenti categorie:

Settore pubblico

  • dipendenti delle Amministrazioni Statali
  • personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
  • personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
  • personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero
  • impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
  • familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Settore privato

  • iscritti al SSN occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
  • lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero
  • religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
  • collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
  • lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime fiscale italiano
  • studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
  • cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano
  • invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
  • familiari, che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Per ulteriori approfondimenti: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=958&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani


Data di creazione: 03/02/2020 16:53
Categoria: Utile a sapersi per chi sta all'estero .. -
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