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La pensione all'estero

Il Pagamento della Pensione all'Estero

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Il pagamento della pensione all'estero viene svolto dal 1° febbraio 2012 da Citibank, attuale fornitore del servizio di pagamento all’estero, in 164 Paesi ed interessa poco più di 338.000 beneficiari di pensione (dato gennaio 2019).

Come funziona

Per il pagamento delle pensioni all'estero, l'INPS si avvale di una banca che viene individuata a seguito dello svolgimento di una gara comunitaria, nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di appalti pubblici.

Dal 1° febbraio 2012, la gestione del servizio di pagamento delle pensioni INPS è affidata a Citibank N.A.

Il pensionato residente all'estero può chiedere il pagamento:

  • nel paese estero di residenza, con accredito su conto corrente bancario o allo sportello. Nel caso in cui le condizioni locali non consentano alcuna delle modalità di pagamento indicate, l'INPS può autorizzare la banca all'emissione e spedizione di un assegno di deposito non trasferibile. Il pagamento attraverso la spedizione di assegno è una modalità eccezionale;
  • in un paese estero diverso da quello di residenza, tramite accredito su conto corrente bancario;
  • in Italia, con accredito su conto corrente bancario o allo sportello tramite delegato.

La banca esegue i pagamenti in euro o in valuta locale, salvo diverse disposizioni politico-valutarie del paese estero interessato.

Per l’esecuzione del servizio di pagamento, il fornitore del servizio non può imporre alcuna spesa per commissioni bancarie a carico del beneficiario, salvo le eventuali commissioni applicate da istituti bancari selezionati dal pensionato.

pagamenti, attualmente, sono eseguiti per la maggior parte con cadenza mensile. Fanno eccezione le pensioni di modico importo, che vengono pagate annualmente o semestralmente.

Il pagamento viene effettuato il primo giorno bancario utile del mese di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l'erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile.

Qualora le scadenze cadano in giorno festivo, sono differite al primo giorno bancario utile successivo.

Pagamenti con accredito su conto corrente

Il pensionato può aprire un conto corrente presso qualunque sportello bancario localizzato sia all’estero che in Italia e comunicarne i dati alla sede INPS che gestisce la sua pensione e alla banca che gestisce i pagamenti, al fine di avere l'accredito diretto delle proprie mensilità.

Se viene richiesto di effettuare il pagamento in un paese aderente all’Area SEPA (Single Euro Payments Area), devono essere resi noti i codici IBAN e BIC del conto corrente.

Per i pagamenti che devono essere effettuati al di fuori dell'area SEPA (Single Euro Payments Area), devono essere comunicate le coordinate bancarie complete in uso nel paese interessato.

In Argentina e Brasile il pagamento della prima rata di pensione viene sempre localizzato presso uno sportello del Banco Itaù . In occasione della riscossione di tale prima rata, il pensionato deve obbligatoriamente registrarsi presso Banco Itaù ed eventualmente chiedere che il pagamento avvenga a mezzo di accredito su conto corrente di cui è titolare, sia presso lo stesso Banco Itaù sia presso un qualsiasi altro istituto bancario.

Ai fini dell'accredito della pensione su conto corrente in Svizzera, il soggetto interessato deve comunicare a Citibank N.A. la valuta con la quale intende ricevere i propri pagamenti (euro o franchi svizzeri).

Il conto corrente può essere cointestato. In tal caso, dev'essere deve essere prodotta a Citibank una dichiarazione di responsabilità con cui il cointestatario diverso dal pensionato, che si obbliga alla restituzione delle rate di pensione che dovessero eventualmente essere accreditate sul conto corrente dopo il decesso del pensionato. Il modulo per la comunicazione delle coordinate bancarie, messo a disposizione da Citibank, contiene anche una sezione riservata alla dichiarazione che deve essere resa dal cointestatario del conto corrente.

Se il pensionato chiede di riscuotere tramite un delegato o un tutore, il pagamento può essere eseguito in contanti allo sportello oppure a richiesta del pensionato delegante o del tutore, su conto corrente bancario intestato o cointestato al pensionato.

Riscossione in contanti

Il pensionato può riscuotere la pensione in contanti allo sportello presso i partner locali della banca che gestisce i pagamenti. Nella maggior parte dei paesi, il pagamento viene localizzato presso agenzie Western Union.

In Argentina e Brasile i pagamenti disposti allo sportello sono assicurati dal Banco Itaù. In Venezuela, Uruguay e Svizzera sono assicurati rispettivamente da ItalcambioScotia Bank e PostFinance.

Anche in Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela e Svizzera il pensionato può richiedere che il pagamento allo sportello venga effettuato, invece che tramite i suddetti Operatori, presso agenzie di Western Union: in tal caso andrà effettuata richiesta direttamente a Citibank (all'indirizzo email inps.pensionati@citi.com) oppure alla sede INPS che gestisce la posizione pensionistica.

Servizio di assistenza di Citibank N.A. per pensionati INPS

Il servizio di assistenza di Citibank N.A. può essere contattato:

  • visitando la pagina web dedicata; (vedasi nota a parte)
  • inviando un’e-mail all'indirizzo inps.pensionati@citi.com;
  • telefonando al numero relativo al paese di residenza, indicato nell'apposita sezione del sito.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 e le 20 (ora italiana) ed è presidiato da operatori in grado di fornire chiarimenti in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.

Citibank N.A. ha anche reso disponibile un servizio automatico interattivo, tramite il quale il pensionato o i patronati possono ottenere informazioni e servizi, 24 ore su 24, in tutti i giorni dell'anno.

Per accedere al servizio telefonico, si deve comporre il numero locale del paese di residenza (oppure, in alternativa, il numero locale italiano +39 02 6943 0693) e, dopo aver selezionato la lingua prescelta, seguire le indicazioni fornite in automatico a seconda delle voci selezionate.

I pensionati che ritengono di aver bisogno di ulteriori spiegazioni e informazioni possono continuare la telefonata chiedendo di parlare con un operatore.

Citi

Citi – fornitore delle prestazioni pensionistiche ai pensionati italiani residenti all'estero

Dal 1 febbraio 2012, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si è affidato al gruppo Citi per il servizio di pagamento delle prestazioni pensionistiche per i beneficiari che, come Lei, risiedono all'estero.

Rata di gennaio 2020

Si informa che la rata di gennaio verra’ pagata con data valuta 3 gennaio.

Seconda campagna di esistenza in vita 2019

La seconda campagna di certificazione dell’esistenza in vita 2019 è attualmente in corso e terminerà il 13 Febbraio 2020. Coinvolgerà i pensionati residenti nei seguenti paesi:

Europa (Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Inghilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svizzera, Isola di Man, Jersey) Africa (Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Congo, Costa D’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia, Madagascar, Mali, Marocco, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Repubblica Sudafricana, Reunion, Senegal, Seychelles, Swaziland, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zimbawe, Guinea, Ruanda, Sierra Leone),Oceania (Australia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Isole Fiji, Antille Olandesi, Tonga, Papua Nuova Guinea).

Si comunica che, a seconda delle circostanze, alcuni pensionati potrebbero essere stati esclusi da questa campagna di certificazione dell’esistenza in vita, su indicazione di INPS o inclusi nonostante residenti in aree geografiche diverse da quelle citate.

Si prega di consultare il sito web per maggiori informazioni riguardanti l’ubicazione del Patronato/Consolato più vicino a voi, qualora voleste avvalervi del loro supporto in relazione alla campagna di certificazione dell’esistenza in vita.

Importo del pagamento

Si comunica che l’importo della pensione che viene erogato è stabilito da INPS.

In seguito alla ricezione dell`istruzione da INPS, Citi effettuerà il pagamento per l’esatto importo indicato dall’ente pensionistico. Qualora il pagamento della pensione avvenga in valuta locale, i tassi di cambio applicati saranno consultabili sul sito web Citi/INPS.

Per ricevere maggiori informazioni riguardo l`importo della pensione ricevuta, si prega cortesemente di contattare direttamente INPS.

Si specifica inoltre che il tempo necessario per l`accredito della pensione nel Vostro conto corrente indicato, dipende dalla banca beneficiaria. Si prega di contattare Citi solamente nel caso in cui non avvenisse l`incasso del pagamento nel Vostro conto corrente entro la mezzanotte del giorno indicato.

Normativa fiscale residenti all'estero

In linea generale, i residenti all'estero, che hanno redditi prodotti in Italia, devono dichiararli all'amministrazione finanziaria secondo la normativa fiscale vigente.

Informazioni fiscali

Per presentare la dichiarazione al fisco in Italia, i residenti all'estero devono utilizzare il Modello REDDITI (ex Modello UNICO). Secondo l'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), il contribuente residente all'estero accede alle informazioni fiscali tramite:

Residenza fiscale

Per essere considerati residenti all'estero ai fini fiscali occorre necessariamente possedere uno dei seguenti requisiti:

  • non essere stati iscritti nell'anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno (ovvero 183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili);
  • non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno.

Sono, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Per la definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, prevista dalla specifica normativa.

Tassazione delle pensioni dei non residenti

Le pensioni pagate ai non residenti in Italia da enti residenti in Italia o da organizzazioni stabilmente operanti nel nostro Stato, sono imponibili in linea generale in Italia.

Anche i non residenti in Italia sono obbligati a pagare le addizionali regionali e comunali IRPEF, se nell'anno di riferimento risulta dovuta l' IRPEF, dopo aver sottratto le detrazioni e i crediti d'imposta spettanti per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito, in base alle quali ciascun Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

In base alle specifiche previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni corrisposte ai cittadini non residenti possono essere assoggettate:

  • a tassazione esclusiva nel Paese di residenza o nel Paese di erogazione del reddito;
  • a tassazione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente);
  • a tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un'imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d'imposta nel Paese di residenza.

In caso di trasferimenti della residenza nel corso dell'anno di riferimento, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore a metà anno, il frazionamento del periodo d'imposta è previsto solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in particolare in quelle vigenti con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la legge 23 dicembre 1978, n. 943) e con la Germania (punto 3 del Protocollo della Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con la legge 24 novembre 1992, n. 459), come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 3 dicembre 2008 (pdf 55KB).

Oltre alla residenza, la cittadinanza (esclusiva o plurima) costituisce un ulteriore elemento rilevante per la definizione dell'ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Le Convenzioni possono prevedere regimi fiscali diversi a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato o di pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici.

È possibile consultare il testo di ciascuna Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall'Italia.

Come richiedere l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Il pensionato che risiede all'estero in uno dei Paesi con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, può chiedere alla sede INPS che ha in gestione la prestazione l'applicazione della normativa prevista dalla specifica Convenzione. In questo modo, in presenza dei requisiti previsti, sarà possibile ottenere, per esempio, la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) oppure l'applicazione di un trattamento fiscale più favorevole (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente).

A tal fine il pensionato può utilizzare l'apposito modulo disponibile nella sezione Tutti i moduli:

Il modello, da inviare, in originale e tramite posta ordinaria, alla sede INPS che ha in carico la prestazione, deve necessariamente contenere l'attestazione della residenza fiscale estera da parte dell'autorità straniera competente e deve essere accompagnato da altra documentazione eventualmente necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti da ciascuna Convenzione (per esempio, iscrizione all’ AIRE, cittadinanza).

Per l'attestazione della residenza fiscale estera, qualora il Paese di residenza utilizzi una propria modulistica, in alternativa al modello EP-I, il pensionato potrà inviare un’attestazione in lingua originale e tradotta in italiano, con traduzione conforme all’originale e firma legalizzata dall’Ufficio Consolare. L’Agenzia delle Entrate riconosce come validi ai fini dell’attestazione della residenza fiscale anche moduli in uso nei Paesi di residenza estera degli interessati, come per esempio il modulo 6166 rilasciato dall’Internal Revenue Service statunitense.

Si evidenzia che l’Istituto, in caso di incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni fiscali, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), i trattamenti pensionistici da esso corrisposti a residenti all’estero, operando le ritenute IRPEF, in qualità di sostituto d’imposta, con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR del 29 settembre 1973 n. 600.

Per ottenere il rimborso dell'imposta italiana riferita agli anni precedenti, i non residenti in Italia, che intendono richiedere l'applicazione di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare richiesta di restituzione delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara. La richiesta va presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale, di cui si chiede la restituzione (articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602).

La richiesta di rimborso deve contenere l'attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall'autorità localmente competente, e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione.

Convenzioni con peculiari regimi fiscali applicabili alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati. Convenzioni in vigore con Francia, Brasile e Canada

Alcuni accordi fra Stati stabiliscono regole particolari, che prevedono specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti, con il riconoscimento del credito d'imposta come metodo per eliminare la doppia imposizione.

FRANCIA

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata fra Italia e Francia (legge 7 gennaio 1992, n. 20), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all'articolo 18, che:

  1. «Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti.»

Il 20 dicembre del 2000 le amministrazioni finanziarie italiane e francesi hanno stipulato un Accordo amichevole, disponibile sul sito del Consolato Generale d'Italia a Parigi alla voce "Pensioni – convenzione italo-francese". L'accordo indica che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate in primo luogo dall'INPS, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'articolo 18 e sono tassabili sia in Italia sia in Francia (principio della tassazione concorrente).

Quindi, l'INPS deve applicare la ritenuta d'imposta alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità corrisposte ai beneficiari residenti in Francia, con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta italiana applicata sulla pensione non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma, per eliminare la doppia imposizione fiscale, l'articolo 24, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione tra Italia e Francia prevede che il beneficiario residente in Francia ha diritto a un credito di imposta, corrispondente all'ammontare delle ritenute applicate dall'Italia sulla pensione, nei limiti dell'ammontare della relativa imposta francese.

BRASILE

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (legge 29 novembre 1980, n. 844), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti a 4.233,70 euro per l’anno d’imposta 2018, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria IRPEF).

CANADA

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (legge 24 marzo 2011, n. 42), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari a 7.846,21 euro per l’anno d’imposta 2018, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana. Attualmente viene applicata l’aliquota del 15%, secondo le indicazioni dell' Agenzia delle Entrate.

APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI: PENSIONI LIQUIDATE CON IL REGIME DEL CUMULO A RESIDENTI ALL’ESTERO.

In relazione al regime fiscale applicabile al trattamento pensionistico risultante dal “cumulo dei periodi assicurativi”, introdotto dalla legge n. 228 del 2012 - art. 1 commi da 239 a 246 - e potenziato dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - art. 1, comma 195, erogato ai non residenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’applicazione, da parte dell’INPS, di tale regime non comporta una rideterminazione della natura dell’intero trattamento pensionistico, dal momento che ha il solo scopo di consentire l’utilizzo di tutti i periodi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Pertanto, in presenza di trattamento pensionistico intestato a soggetto residente all’estero e risultante dal cumulo di contribuzione maturata in gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici e in gestioni previdenziali dei lavoratori privati, salvo le eventuali eccezioni e specificità previste dalla Convenzione applicabile al caso concreto, verrà applicato il regime fiscale previsto dalla convenzione per le pensioni di gestione previdenziale privata alla quota pensionistica corrispondente alla contribuzione accreditata nella gestione dei lavoratori privati e il regime previsto per le funzioni pubbliche alla quota pensionistica corrispondente alla contribuzione accreditata nelle gestioni dei lavoratori pubblici.

Certificazione Unica

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto, in sostituzione del CUD, la Certificazione Unica, che include, oltre ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, anche quelli di lavoro autonomoprovvigioni redditi diversi.

Il modello di Certificazione Unica dei redditi è necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria.

Gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, SPID o CNS possono scaricare e stampare la Certificazione Unica disponibile online.

Nel caso di pensioni esentate in tutto o in parte da imposizione fiscale in Italia, perché il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, i redditi percepiti vengono così indicati:

  • se il reddito è totalmente esentato, il relativo importo è indicato nella Certificazione Unica 2019, all’interno della sezione “Dati Fiscali” al punto 469, con il codice 3 al punto 468 del modello fiscale;
  • se i redditi sono parzialmente esentati da imposizione fiscale in Italia, come previsto per i pensionati residenti in Brasile e Canada, l’ammontare del reddito esente, corrispondente alla soglia di esenzione prevista specificamente da ciascuna delle Convenzioni in argomento, è indicato nel modello della Certificazione Unica 2019, nella sezione “Altri Dati – Redditi Esenti” al punto 469, con il codice 3 al punto 468, mentre la restante quota imponibile è indicata nella sezione “Dati Fiscali” al punto 3 relativo ai redditi da pensione; le relative ritenute, operate in virtù del peculiare regime impositivo previsto, sono segnalate nell’apposita sezione dedicata alle “Ritenute”.

Addizionali regionali e comunali

Le aliquote delle addizionali regionali, comunali e degli enti locali sono determinate in base al domicilio fiscale del contribuente, stabilito nell'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Il decreto prevede che i non residenti abbiano il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito. Per le pensioni corrisposte ai non residenti, il luogo di produzione è individuato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, in base al luogo in cui è ubicata la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante, come riporta la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 261 (pdf 5KB). Per le pensioni erogate dall'INPS, quindi, si applicano le aliquote previste per le addizionali della Regione Lazio e del Comune di Roma.


Data di creazione: 01/02/2020 17:54
Categoria: Utile a sapersi per chi sta all'estero .. -
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